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Cosa prevede la Legge nell’ambito della vendita, detenzione e porto di un coltello o di una spada ?
Norme di legge applicabili:
Artt. 585, 697, 699, 704 c.p.
Art. 42 TULPS e artt. 45 e 80 Reg. TULPS
Art. 4 L. 18 aprile 1975 n. 110
Art. 13 L. 11 febbraio 1992 n. 157 (Caccia)
Vi consigliamo di consultare il sito www.earmi.it - Enciclopedia delle armi a cura di Edoardo Mori - ovvero uno specialista nella materia delle armi, dal quale abbiamo estratto alcuni passaggi onde chiarire rapidamente i dubbi che puoi avere riguardo l’acquisto, la detenzione e il porto di un coltello o di una spada.
Premettiamo che il Dott Edoardo Mori ci ha cortesemente acconsentito la pubblicazione di questi suoi testi sul nostro sito, e lo ringraziamo per la sua disponibilità.
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Estratto dal documento:
Il testo integrale può essere consultato e scaricato dal sito originale, seguendo il seguente link www.earmi.it.
Sintesi del diritto delle armi
(aggiornato al 2 ottobre 2006)
PRESENTAZIONE
Queste poche pagine espongono in modo assolutamente sintetico, ma preciso, il diritto delle armi italiano. Ogni affermazione, se non ho fornito diversa indicazione, è basata su precise norme di legge, secondo l'interpretazione corrente e la prassi delle questure, ed è quindi incontestabile. Chi ritiene o afferma che le disposizioni sono diverse, è in errore e deve essere invitato ad informarsi meglio. Se insiste, rivolgetevi tranquillamente ad un suo superiore, perché siete dalla parte della ragione ed egli vi sta danneggiando.
Consiglio di portare sempre con sé una copia di questo libretto e di farne omaggio a chi deve applicare la legge sulle armi.
Questo testo è protetto da copyright, ma può essere utilizzato da chiunque per fini non commerciali e sono lieto che venga diffuso il più possibile. Può essere allegato come omaggio a Riviste. Io l'ho scritto proprio perché venga diffuso il più possibile tra gli interessati.
Chi volesse sapere tutto sull'argomento, può consultare il mio Codice delle Armi e degli esplosivi, Editrice La Tribuna, in cui vi sono circa mille pagine di esposizione enciclopedica del diritto e della tecnica delle armi, e altrettante pagine di leggi.
I vari tipi di armi:
Con il termine armi la legge si riferisce a:
Armi bianche: spade, pugnali, baionette, tirapugni, bastoni animati, mazze ferrate, manganelli, storditori elettrici, bombolette lacrimogene non approvate dal ministero. Le bombolette contenenti olio di peperoncino sono liberalizzate se di piccole dimensioni. Per la Cassazione sono armi i coltelli a scatto; per le questure essi sono di libera vendita e si trovano in ogni coltelleria; nel dubbio è meglio non acquistarli oppure acquistarli con porto d'armi e denunziarli, senza mai portarli.
Strumenti atti ad offendere: non sono armi, ma strumenti (art. 4 L. 110/1975): i coltelli di qualsiasi genere e dimensione (eccetto quelli a scatto per i quali rimandiamo al testo originale su www.earmi.it), gli archi, le balestre, i fucili da pesca subacquea, accette, forbici, punteruoli, attrezzi sportivi delle arti marziali ecc. Vale a dire ogni strumento che può ferire, ma che è destinato ad altro scopo come strumento sportivo o di lavoro.
Questi strumenti sono liberamente acquistabili e trasportabili; possono essere portati solo per giustificato motivo, cioè per essere usati per la loro destinazione primaria.
Non sono armi, secondo la prassi della maggioranza delle questure e con piena logica, le spade, le katane, le sciabole, le shuriken, non particolarmente affilate o appuntite, da considerare o strumenti sportivi o da arredamento o da uso scenico, o complemento di divisa. Esse quindi vengono liberamente importate e vendute e non vanno denunziate........ [testo continua - Il testo integrale può essere consultato e scaricato dal sito originale, seguendo il seguente link www.earmi.it
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